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Unione Europea: si ridefinisce il “Paese terzo sicuro”. Implicazioni normative, politiche e prospettive di cooperazione esterna

Legale - Febbraio 28, 2026

L’approvazione da parte del Parlamento europeo di una modifica al Regolamento sulla procedura di asilo segna un passaggio di rilievo nell’evoluzione della politica migratoria dell’Unione. La riforma introduce un cambiamento sostanziale nella disciplina relativa al trasferimento dei richiedenti protezione internazionale verso Paesi terzi, incidendo in particolare sul concetto di “Paese terzo sicuro”. Con il voto favorevole dell’Assemblea, gli Stati membri acquisiscono la possibilità di dichiarare inammissibili le domande di asilo presentate nell’Unione e di trasferire i richiedenti in Stati con i quali non sussista alcun legame personale pregresso, purché ricorrano determinate condizioni e siano rispettate precise garanzie giuridiche. Si tratta di un intervento normativo che si colloca in un quadro più ampio: quello delle strategie europee volte a esternalizzare parte della gestione delle domande di protezione internazionale attraverso una cooperazione strutturata con Paesi terzi. Tale scelta, lungamente dibattuta e politicamente divisiva, riflette la tensione tra esigenze di efficienza amministrativa, controllo dei flussi migratori e tutela dei diritti fondamentali.

LA TRASFORMAZIONE DEL CONCETTO DI “PAESE TERZO SICURO”

Il nucleo della riforma consiste nella ridefinizione del concetto di “Paese terzo sicuro” all’interno del Regolamento sulla procedura di asilo: in precedenza, la possibilità di trasferire un richiedente asilo verso uno Stato non appartenente all’Unione presupponeva l’esistenza di un legame significativo tra l’interessato e il Paese di destinazione; con la modifica approvata, tale legame non costituisce più una condizione necessaria. Gli Stati membri potranno applicare il concetto di Paese terzo sicuro anche nei confronti di persone che non siano cittadine di quello Stato o che non vi abbiano mai soggiornato. Di conseguenza, la domanda di protezione internazionale presentata a livello dell’Unione potrà essere dichiarata inammissibile qualora il richiedente venga indirizzato verso un Paese terzo ritenuto sicuro secondo i criteri stabiliti dal diritto europeo. La nuova disciplina prevede, tuttavia, che almeno una tra tre condizioni alternative sia soddisfatta. La prima riguarda l’esistenza di un legame tra il richiedente e il Paese terzo, quale la presenza di familiari, una precedente permanenza o vincoli linguistici e culturali. La seconda concerne il transito del richiedente attraverso uno Stato nel quale avrebbe potuto richiedere una protezione effettiva prima di raggiungere l’Unione. La terza, e più innovativa, consiste nell’esistenza di un accordo o di un’intesa, conclusi a livello bilaterale, multilaterale o direttamente dall’Unione Europea, per l’ammissione dei richiedenti asilo, con l’esclusione dei minori non accompagnati.

LE GARANZIE GIURIDICHE E GLI OBBLIGHI DEI PAESI TERZI

Affinché il trasferimento sia conforme al diritto europeo e internazionale, gli accordi stipulati con i Paesi terzi devono contenere una clausola vincolante che imponga allo Stato di destinazione di esaminare nel merito qualsiasi domanda di protezione effettiva presentata dalle persone trasferite. In altri termini, il Paese terzo deve garantire un sistema di asilo funzionante e conforme agli standard internazionali. Il regolamento stabilisce che il trasferimento possa avvenire soltanto verso Stati considerati “sicuri”, vale a dire Paesi nei quali siano assicurate la protezione contro persecuzioni e danni gravi, il rispetto del principio di non respingimento e la possibilità di ottenere protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Devono, inoltre, essere garantiti diritti di soggiorno e ulteriori prerogative, quali l’accesso allo studio e al lavoro. Una significativa eccezione riguarda i minori non accompagnati, le cui domande di asilo continueranno a essere valutate dai Paesi europei o da Stati con i quali esista un legame o attraverso i quali abbiano transitato. Tale previsione risponde all’esigenza di rafforzare la tutela di una categoria particolarmente vulnerabile.

IL PRIMO ELENCO EUROPEO DEI “PAESI DI ORIGINE SICURI”

Parallelamente alla riforma del concetto di Paese terzo sicuro, il Parlamento europeo ha approvato il primo elenco comune dell’Unione dei “Paesi di origine sicuri”. Tale elenco comprende Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia, nonché tutti i Paesi candidati all’adesione all’Unione Europea, ad eccezione dell’Ucraina. Il concetto di Paese di origine sicuro, distinto da quello di Paese terzo sicuro, mira ad accelerare l’esame delle domande di asilo presentate da cittadini di Stati considerati generalmente rispettosi dei diritti fondamentali. In questi casi, le procedure saranno trattate in via accelerata, pur restando ferma la possibilità per il richiedente di dimostrare la sussistenza di un rischio individuale.

IL DIBATTITO PARLAMENTARE E LA FRATTURA POLITICA

La modifica normativa è stata approvata con 396 voti favorevoli, 226 contrari e 30 astensioni. Il risultato è stato reso possibile dall’alleanza tra il Partito Popolare Europeo, i Conservatori e Riformisti europei, i Patrioti per l’Europa e il gruppo Europa delle Nazioni Sovrane. Al contrario, i gruppi dei Socialisti e Democratici e di Renew Europe hanno votato prevalentemente contro, pur con alcune defezioni. Il voto ha messo in luce una frattura nell’alleanza parlamentare che sostiene la Commissione guidata da Ursula von der Leyen, dinamica già emersa in altri dossier migratori nel corso della legislatura. Una parte dei deputati di sinistra e liberali ha presentato una posizione di minoranza, definendo il nuovo concetto di Paese terzo sicuro particolarmente problematico e paventando il rischio di strumentalizzazioni da parte degli Stati terzi.

IL RUOLO DELL’ITALIA E IL PRECEDENTE DEGLI HUB IN ALBANIA

La riforma apre la strada alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione e governi di Paesi terzi disposti ad accogliere richiedenti asilo provenienti dall’Europa, anche in cambio di contropartite finanziarie. Si tratta di un modello che richiama l’esperienza del precedente governo del Regno Unito, il quale aveva stipulato un’intesa con il Ruanda per il trasferimento di migranti irregolari. Quel progetto è stato successivamente bloccato dalla Corte Suprema britannica e abbandonato dall’attuale esecutivo. Nel dibattito europeo sull’esternalizzazione delle procedure di asilo, l’Italia, invece, ha assunto negli anni recenti una posizione pionieristica, promuovendo la creazione di centri per la gestione delle domande di protezione internazionale in Albania. Tali iniziative, inizialmente accolte con scetticismo e talvolta con aperta critica in ambito europeo, si fondavano sull’idea di rafforzare la cooperazione con Paesi terzi per alleggerire la pressione sui sistemi nazionali di accoglienza. La prospettiva italiana, orientata a una gestione esterna e condivisa dei flussi migratori, è stata per lungo tempo considerata marginale nel panorama comunitario. Tuttavia, l’evoluzione normativa, culminata nella recente modifica del Regolamento sulla procedura di asilo, evidenzia una convergenza progressiva verso soluzioni che valorizzino accordi strutturati con Stati terzi, purché accompagnati da garanzie giuridiche adeguate. In questo senso, l’esperienza degli hub in Albania può essere letta come un precedente politico che ha contribuito a orientare il dibattito europeo verso modelli di cooperazione esterna più incisivi. La scelta dell’Unione di formalizzare, attraverso una base normativa comune, la possibilità di trasferire richiedenti asilo in Paesi con i quali non esista un legame personale rappresenta un passaggio che, pur con differenze operative, si inserisce nella medesima logica di gestione condivisa e decentrata delle domande di protezione.

TRA EFFICIENZA E TUTELA DEI DIRITTI

La riforma approvata dal Parlamento europeo costituisce una svolta significativa nella disciplina dell’asilo, ampliando gli strumenti a disposizione degli Stati membri per gestire le richieste di protezione internazionale. L’eliminazione del requisito del legame personale con il Paese terzo amplia il margine di manovra delle autorità nazionali e consolida la dimensione esterna della politica migratoria europea. Al contempo, le critiche sollevate in sede parlamentare evidenziano le sfide che tale impostazione comporta sul piano della tutela dei diritti fondamentali e dell’effettività delle garanzie procedurali. L’equilibrio tra controllo dei flussi, cooperazione internazionale e protezione delle persone vulnerabili rimane il nodo centrale di una politica che continua a suscitare profonde divisioni. In questo contesto, il ruolo assunto dall’Italia nel promuovere soluzioni innovative di cooperazione con Paesi terzi appare oggi inserito in una traiettoria più ampia, nella quale l’Unione Europea sembra orientata a integrare stabilmente strumenti di esternalizzazione nella propria architettura normativa. Resta da verificare, alla luce dell’applicazione concreta della riforma, se tali strumenti riusciranno a coniugare efficacia amministrativa e pieno rispetto degli standard internazionali di protezione.